Art. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) ed, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione:
“ASSOCIAZIONE ITALIANA CARDIOMIOPATIE APS”,
in brevità denominata anche
“AICARM APS”
L’acronimo APS, ancorchè presente nella denominazione, verrà utilizzato successivamente all’iscrizione al RUNTS, mentre l’acronimo ONLUS fino a detta iscrizione.
Art. 2 SEDE LEGALE
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze.
Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune non costituisce modifica statutaria.
Art. 3 SCOPO E OGGETTO
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva e/o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, rientranti nella categoria di cui all’art. 5 lett. a) e c) del CTS: prestazioni sociali e socio-sanitarie, rivolte agli associati, loro familiari o terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l’Associazione si occuperà di:
- Promuovere l’aggregazione dei pazienti con Cardiomiopatie (Malattie del muscolo cardiaco) e dei loro familiari, al fine di interloquire a livello istituzionale e sanitario, di far circolare informazioni e idee per migliorare la qualità di vita e di minimizzare l’impatto delle cardiomiopatie sul benessere clinico, psicologico, economico e professionale degli individui affetti.
- Contribuire alla formazione e alla ricerca scientifica di Università, IRCSS, ospedali.
- Divulgare informazioni sulle Cardiomiopatie anche di origine genetica, compreso epidemiologia, metodi diagnostici e terapie, anche utilizzando strumenti informatici ed organizzando corsi di formazione e convegni regionali o nazionali.
- Migliorare lo standard di assistenza ai pazienti con Cardiomiopatia, inclusa la verifica delle strutture preposte e la promozione dei centri di eccellenza con provata esperienza, assistenziale e di ricerca nel settore.
- Aiutare i pazienti con Cardiomiopatia durante il percorso di cura, sia mediante informazioni pratiche riguardanti i centri di eccellenza e i sanitari qualificati, sia – ove necessario – mediante un sostegno economico che garantisca l’accesso alle cure migliori in ambito nazionale.
Resta ferma la facoltà per l’assemblea di deliberare eventuali ampliamenti, integrazioni e/o modifiche alle attività istituzionali qui tracciate, sempre comunque nell’ambito delle attività di interesse generale indicate all’art. 5 del CTS. L’Associazione, inoltre, non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del CTS e successivamente individuate dal Consiglio direttivo.
Fino all’iscrizione nel Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.
Art. 4 ATTIVITA’ DIVERSE
Ai sensi dell’art. 6 CTS, l’Associazione potrà svolgere anche attività “diverse” da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, a ciò dandosi sin d’ora espresso consenso.
Art. 5 RACCOLTA FONDI
L’Associazione, in ossequio al dettato dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare, con qualsiasi strumento e modalità, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi potrà essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico oppure attraverso la cessione o l’erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
Art. 6 DURATA
L’associazione viene costituita a tempo indeterminato.
Art. 7 I SOCI
Ammissione di nuovi soci:
Possono entrare a far parte dell’Associazione, in numero illimitato, in qualità di soci le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che siano interessati alle attività di interesse generale perseguite dell’Associazione, che partecipino a pieno dei valori e dei principi ispiratori, e che condividano finalità e scopi dell’ente.
L’ammissione di un nuovo socio avverrà per deliberazione del consiglio direttivo, previa apposita domanda formulata dall’interessato, e mediante annotazione nel libro soci.
L’eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere comunicato, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, all’interessato con un qualsiasi mezzo che ne garantisca il ricevimento.
Avverso la deliberazione di rigetto, l’interessato potrà chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sul rigetto si pronunci l’assemblea dei soci, in seduta ordinaria.
Una volta ammesso, il socio è tenuto al versamento della quota associativa, come infra previsto.
La qualità di socio è intrasmissibile. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né rivalutabili.
Diritti e doveri dei soci:
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione, sulla base di quanto eventualmente stabilito da successivi regolamenti;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- prendere visione dei libri sociali, previo invio di istanza motivata al Consiglio direttivo. Quest’ultimo si dovrà pronunciare sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento. Nel caso di delibera negativa o di inutile decorso del termine, l’interessato potrà chiedere tutela all’assemblea, in seduta ordinaria. Trascorsi 60 giorni senza che sia stata fornita risposta, l’interessato potrà fare ricorso all’autorità giudiziaria. L’esercizio dei diritti di cui al presente punto è gratuito.
Gli associati hanno il dovere di:
- versare nei termini la quota associativa;
- rispettare lo statuto ed i regolamenti che venissero adottati dall’assemblea;
- collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale;
- svolgere le mansioni che gli venissero affidate dagli organi sociali;
- astenersi da comportamenti contrari ai principi ed agli obiettivi dell’associazione;
- non perseguire fini di lucro, anche indiretto, tramite l’associazione;
- tenere un comportamento dignitoso ed in linea con i valori e le finalità dell’associazione, anche quando viene effettuata attività di rappresentanza esterna dell’ente.
Recesso ed esclusione:
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Le dimissioni non dispensano dall’obbligo di pagamento della quota relativa all’anno sociale in corso. Le quote pagate non sono rimborsabili.
L’esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio direttivo nei seguenti casi:
- per gravi motivi;
- in caso di comportamenti contrari ai principi ed agli obiettivi dell’associazione;
- in caso di morosità nel pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
- per perdita dei requisiti di ammissibilità;
- in caso di attività rivolta al perseguimento di fini di lucro, anche indiretto, tramite l’associazione;
- in caso di attività concorrenziale a quella svolta dall’Associazione, intendendosi per tale ogni attività che, per analogia di scopi o di ambito territoriale, possa distogliere mezzi e/o risorse e/o attenzione dall’associazione;
- in caso di condanna penale definitiva a pena detentiva superiore ad un anno per delitto non colposo o superiore a due anni per delitto colposo.
La deliberazione di esclusione, con le relative motivazioni, dovrà essere comunicata all’interessato con un qualsiasi mezzo che ne garantisca il ricevimento.
Il socio ha diritto a chiedere tutela all’assemblea, in seduta ordinaria, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Ove non sia stata fissata una data assembleare o non si sia tenuta un’assemblea entro 60 giorni dalla richiesta, l’interessato può fare ricorso all’autorità giudiziaria.
Art. 8 VOLONTARI
I volontari sono persone che svolgono la propria attività in favore dell’Associazione in modo spontaneo e gratuito.
L’Associazione dovrà tenere il registro dei volontari. La gestione è rimessa al Consiglio direttivo.
Ai volontari potranno essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
Art. 9 RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative versate annualmente dai soci;
- contributi e lasciti di privati, enti pubblici e/o privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata, che abbia comunque carattere di occasionalità, ammessa dalla legislazione vigente.
Per il suo finanziamento l’Associazione potrà ricorrere anche a credito esterno ed a prestiti infruttiferi da parte dei suoi associati.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, in favore di fondatori, amministratori, associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, anche nel caso di recesso o anche in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Sarà considerata distribuzione indiretta di utili tutto quanto indicato dall’art. 8, 3° comma del CTS, qui richiamato.
Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 10 QUOTA ASSOCIATIVA
L’ammontare della quota sociale sarà determinato annualmente dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo e potrà essere differenziata per tipologia di soci.
La quota sociale è su base annuale.
Art. 11 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- l’organo di controllo, solo al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 30 del CTS;
- il revisore legale dei conti, solo al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 31 del CTS.
Art. 12 ASSEMBLEA
Disposizioni generali:
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. I lavori dell’assemblea sono diretti dal Presidente dell’Associazione o da altra persona eletta dalla stessa assemblea. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.
Convocazione:
L’assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo reputi necessario o ne faccia richiesta motivata il Consiglio direttivo o almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza sia in prima che in eventuale seconda convocazione, da inviare tramite posta elettronica o strumenti analoghi. La richiesta di convocazione dovrà pervenire per iscritto almeno trenta giorni prima della data prevista e dovrà indicare l’ordine del giorno. Il Presidente dovrà procedere alla convocazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fissando l’adunanza nel termine massimo di trenta giorni dalla data della convocazione.
In difetto, la convocazione potrà essere richiesta dal soggetto richiedente direttamente al Tribunale.
Dall’avviso di convocazione dovrà risultare anche la data eventualmente fissata per la seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo alla prima. In mancanza di tale indicazione, la seconda convocazione si intenderà fissata il giorno successivo alla prima convocazione, nel medesimo luogo ed alla medesima ora.
Diritto di intervento e di voto:
Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di intervento e di voto.
Il voto è personale e può avvenire anche per delega scritta, purché il delegato sia un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega, e le deleghe sono sempre revocabili.
Quorum costitutivi e deliberativi:
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in ogni caso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Competenze dell’assemblea ordinaria:
L’assemblea ordinaria:
- discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i membri del Consiglio direttivo e dell’eventuale organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo e dell’eventuale organo di controllo e sulla loro revoca;
- delibera su tutti gli oggetti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
- determina l’ammontare delle quote sociali;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decide l’adesione dell’associazione ad altre organizzazioni;
- si pronuncia su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto nonché su tutti gli argomenti di carattere generale posti all’ordine del giorno.
Competenze dell’assemblea straordinaria:
L’assemblea straordinaria:
- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera su tutti gli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- nomina e revoca i liquidatori e ne determina i poteri.
Verbali:
I lavori dell’assemblea devono risultare da apposito verbale redatto dal segretario nominato dall’assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO
Composizione, nomina e cessazione dalla carica:
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’assemblea tra i soci.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
Qualora nel corso del mandato vengano a cessare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione entro trenta giorni e purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall’assemblea. I consiglieri così cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea.
I consiglieri decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio.
Convocazione e quorum:
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data fissata per l’adunanza mediante comunicazione scritta da inviare anche per posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a tre giorni.
Il Consiglio può altresì essere convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Competenze:
Il Consiglio direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati ad altri organi dallo statuto;
- elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario;
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- delibera circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- istituisce e sopprime sedi secondarie;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predispone la bozza di regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- può costituire commissioni di lavoro;
- cura la tenuta dei libri sociali.
Verbali:
Delle riunioni del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 14 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio direttivo. Può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, ad eccezione di quelli riservati per legge all’assemblea o al Consiglio direttivo. Ha la firma sociale.
In caso di assenza o impedimento del presidente, questi viene sostituito dal vicepresidente.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea in seduta straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed a deliberare sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo. Ai sensi dell’art.9 del Codice del Terzo Settore, questo dovrà essere devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui al successivo art.45 comma 1 CTS, ad altro/i ente/i del terzo settore, che svolga/no un’analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto in tema di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento si rinvia all’art. 9 del vigente CTS.
Art. 16 RENDICONTO GESTIONALE E BILANCIO
L’esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiuderà il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce. Dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS a seconda dei casi nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.
L’Associazione deve adempiere a quanto previsto dall’art. 14 c. 2 del CTS qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate siano superiori a 100.000,00 euro annui.
Art. 17 LIBRI
L’Associazione dovrà tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo qualora istituito.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi come indicato all’art. 8.
Art. 18 ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo è monocratico ed è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
Il componente dell’organo di controllo, al quali si applica l’art. 2399 del codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 19 REVISORE LEGALE
Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 20 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Art. 21 CLAUSOLA TRANSITORIA
In attesa dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’Associazione è soggetta a quanto previsto dal DLgs 4 dicembre 1997, n. 460 e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto DLgs n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c. 2 del CTS.
Ai fini dei commi 1 e 2 in particolare, l’Associazione:
- svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art 10, c. 1, lett. A) del DLgs n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- continua ad utilizzare la denominazione Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c. 2 del CTS, l’Associazione assume la denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;
- osserva i limiti previsti dall’art. 10, c. 6, lett. C) del DLgs 460 del 1997;
- in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c. 2 del CTS, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.










